Denominazione – sede – durata – finalità


Art.1
E’ costituita ai sensi della legge 266/91, un’associazione denominata ABIO – ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE, quale organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell’attività dei propri aderenti in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art.2
L’associazione ha sede in Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara, Corso Mazzini 18.

Art.3
La durata dell’associazione è a tempo illimitato.

Art.4
L’associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità umanitarie.
Essa è, infatti, costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
Nello svolgimento della sua attività l’associazione si avvarrà, pertanto, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Oggetto


Art.5
L’associazione ha per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate all’accoglienza del bambino e dell’adolescente ammalati (ricoverati o in visita ambulatoriale o al Pronto Soccorso Pediatrico o in Day Hospital – successivamente denominati come “ospedalizzati”) e alla sua famiglia, fornendo aiuto nelle piccole necessità ed organizzando giochi ed attività didattiche per intrattenere i pazienti.

ABIO si impegna a collaborare con il personale ospedaliero per attività socializzanti o quant’altro si rilevasse utile per un sostegno psico-sociale ai bambini stessi e per il miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli utenti, con esclusione di qualsiasi attività sanitaria o di manipolazione sui pazienti.
A titolo puramente esplicativo e non tassativo l’associazione dovrà:

  • Organizzare nei reparti di degenza, negli ambulatori, e in tutte le strutture sanitarie dell’area
    pediatrica la presenza e l’opera dei soci;
  • Assicurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative in tali strutture;
  • Sensibilizzare gli enti pubblici, le ASL, i mezzi di informazione e la società in genere ai problemi e alle necessità del bambino e dell’adolescente ospedalizzato;
  • Favorire il rapporto tra ente ospedaliero e genitori del bambino e dell’adolescente ospedalizzato;
  • Promuovere la collaborazione con la scuola dell’obbligo per preparare adeguatamente gli alunni ad un eventuale ospedalizzazione, al fine di prevenire/ridurre il trauma del ricovero;
  • Promuovere la conoscenza e l’applicazione della carta dei Diritti del bambino e dell’adolescente in ospedale, in particolare il ricovero in reparti pediatrici e non con adulti e l’assistenza da parte di personale specificamente preparato a rispondere alle necessità fisiche, emotive e psichiche del bambino e dell’adolescente;
  • Fare in genere, anche se sopra non specificato, tutto quanto sarà ritenuto necessario per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Soci


Art.6
L’associazione si compone di un numero illimitato di soci, che possono essere ordinari ed onorari.
Possono essere soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell’associazione ed i modi di attuazione degli stessi.
L’iscrizione all’associazione deve essere richiesta con domanda scritta. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze verso l’associazione.

Art.7
I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’associazione.

Art.8
La qualità di socio può venir meno per: espulsione, decadenza, recesso volontario. L’espulsione e la decadenza sono deliberate dal consiglio direttivo.
Nel caso dell’espulsione, per atti compiuti dal socio in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.
Nel caso della decadenza, qualora siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto la rinuncia alla propria condizione di associato.
I soci espulsi, decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non hanno alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio dell’associazione stessa.

Fondo comune


Art.9
Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento, l’associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato da:

  • Quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo e ratificate dall’Assemblea dei soci;
  • Contributi dello Stato, della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
  • Erogazioni liberali di soci e non soci (società, banche, enti privati, ecc.);
  • Entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario tipo organizzate dall’associazione stessa o da terzi a favore dell’associazione;
  • Donazioni e lasciti testamentari;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni.

Organi dell’associazione


Art.10
Gli organi dell’associazione sono:

    • L’Assemblea dei Soci;
    • Il Consiglio direttivo;
    • Il Presidente.

Art.11
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
L’Assemblea:

    • Esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l’attività dell’associazione nonché discute e delibera sulla relazione annuale dell’attività sociale predisposta dal Consiglio direttivo;
    • Approva il bilancio al 31 dicembre di ogni anno predisposto dal Consiglio direttivo;
    • Nomina i membri del Consiglio direttivo;
    • Ratifica l’entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio direttivo;
    • Approva il regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
    • Delibera sulle modifiche dello statuto sociale predisposte dal Consiglio direttivo;
    • Delibera sull’eventuale scioglimento dell’associazione.

Art.12
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno, entro il primo semestre.
Inoltre, essa deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione o da un terzo del consiglio direttivo o da un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata mediante:

    • Lettera semplice spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure
    • Affissione dell’avviso di convocazione nella sede dell’associazione almeno quindici giorni prima
      della data della riunione, oppure
    • Via mail.

L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l’ordine del giorno.
L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art.13
Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci ordinari ed onorari, quelli ordinari devono essere in regola col versamento della quota sociale ed essere iscritti all’associazione da almeno un mese prima della data della riunione.
Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art.14
Ogni socio ha diritto a un voto.
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per le modifiche dello statuto occorre, in prima convocazione, almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, almeno un quarto degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Art.15
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, da un membro del consiglio direttivo designato dai presenti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del consiglio direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente, che potrà essere anche non socio.
Le deliberazioni prese dall’Assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art.16
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ed un massimo di 10 membri eletti dall’assemblea che ne determinerà, in sede di nomina, il numero.
Il Consiglio direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte quelle iniziative necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale.
Al Consiglio direttivo compete inoltre:

    • Di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
    • Di organizzare il funzionamento dell’associazione;
    • Di predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare tutte le entrate previste dall’Art. 9 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea corredato da una relazione sull’attività dell’associazione;
    • Di stabilire l’ammontare delle quote annuali dovute dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell’Assemblea;
    • Di assumere personale dipendente, esclusivamente nei limiti strettamente necessari al funzionamento dell’associazione.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art.17
Il Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, nomina tra i suoi membri, il Presidente dell’associazione, il segretario del consiglio e il tesoriere.
Il Consiglio direttivo deve predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
Il regolamento interno dovrà essere sottoposto all’approvazione dei soci, che delibereranno con le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

Art.18
I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono gli eletti nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Le dimissioni della maggioranza del Consiglio direttivo comportano la decadenza dell’intero Consiglio.

Art.19
Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; in caso di urgenza il Consiglio
direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattr’ore mediante mail.
L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art.20
Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art.21
La rappresentanza dell’associazione e la firma sociale spettano al Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Inoltre cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell’associazione.
Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa.

Esercizi sociali


Art.22
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura dell’esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il primo semestre dell’anno successivo.

Scioglimento


Art. 23
In caso di scioglimento dell’associazione, che deve essere deliberato con l’osservanza delle maggioranze di cui all’ultimo comma del’art.21 codice civile, i beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Richiamo alle disposizioni di legge


Art. 24
Per i casi non previsti dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.

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